Articolo apparso sul "Il Tirreno" del 14 Gennaio 2009
Gentile Direttore, solo in parte è comprensibile la sua sorpresa (Il Tirreno, 11 Gen. ‘09) per la caducità, uno dopo l’altro, dei principali teoremi politico-giudiziari che la magistratura ha costruito in questi ultimi mesi.
Da Napoli a Firenze, da Pescara a Potenza, sono state utilizzate intercettazioni dal contenuto sconcertante non solo per la disinvolta volgarità delle telefonate, ma sopratutto per i codici culturali dei rispettivi protagonisti, tanto preoccupati di incontrare il giudizio favorevole della cerchia sociale di cui fanno parte - su cui si fonda la propria reputazione pubblica e la possibilità di conservare il potere di cui dispongono - quanto indifferenti a qualsiasi esigenza di correttezza, equità e rispetto sociale. Molte di quelle telefonate danno l’idea di persone che, investite di un rilevante ruolo pubblico, contano su un muro di reciproca omertà ed utilizzano poteri inerenti le loro funzioni per un abuso organizzato dei pochi ai danni dei molti, amministrando una fitta trama di appalti, varianti urbanistiche, spartizioni di pubblici servizi da rappresentare abilmente, agli occhi dell’opinione pubblica, come decisioni politiche destinate ad incontrare la immancabile ratifica dei competenti luoghi istituzionali. Viene pertanto da chiedersi, come fa il Vostro giornale, come tutto ciò possa avvenire “in assenza di reati”.
Tra le diverse possibili ragioni, va ricordata la riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione del 1997, quando il Parlamento ritenne di dover comprimere il fenomeno della cosiddetta “supplenza giudiziale” depenalizzando, tra l’altro, il reato di abuso non patrimoniale di atti d’ufficio. La Legge n. 234 del 16 Luglio 1997 di “Modifica dell’articolo 323 del codice penale in materia di abuso d’ufficio” appartiene a quei corsi e ricorsi storici che - nel caso specifico - vollero ristabilire il primato della politica, surrogando la responsabilità penale dei pubblici amministratori con quella che essi dovranno assumersi davanti al giudizio degli elettori, dopo gli eccessi giustizialisti commessi – secondo i più - da Tangentopoli.
Al contrario della precedente formulazione (che ammetteva un generale sindacato del giudice su scelte amministrative indirizzate a favorire interessi privati), la nuova versione dell’art. 323 c.p. punisce come illecito penale solo l’abuso di pubblici poteri che venga a) intenzionalmente commesso, b) violando specifiche norme di legge o di regolamento, c) allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto arricchimento patrimoniale.
Dal 1997, chi abusa del potere inerente la carica ricoperta, ma non contravviene norme di legge che vietino puntualmente quello specifico comportamento, non infrange l’art. 323 c.p.: si possono così impunemente violare le regole amministrative come gli strumenti Urbanistici, le regole formali come la legge n. 241/90 sul giusto procedimento, le norme generali e di principio come l’art. 97 della Costituzione sul buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Da allora, gli atti che procurano vantaggi “non patrimoniali” all’amministratore o al funzionario, non sono penalmente perseguibili se egli non ne ha ricavato (per se o per altri) una illegittima attribuzione “di danaro”.
Le condotte finalizzate alla gestione clientelare del potere pubblico sono state in buona parte decriminalizzate con la riforma del 1997 e non dobbiamo stupirci se molti teoremi accusatori oggi si sgonfiano alla rigorosa verifica del vigente codice penale. Non ci resta che la disapprovazione morale, in attesa che l’alternanza di flussi e riflussi riformatori riporti finalmente di attualità gli scandalosi vantaggi che, anche se non girano quattrini, la Pubblica Amministrazione può procurare - laddove il soggetto che la rappresenta faccia un uso comunque distorto di poteri istituzionali - al suo network affaristico-consociativo di riferimento.